Architetto iunior a Palermo – Alessandro Troia

Studio di architettura e consulenza tecnica specializzata a Palermo

Ars, via libera al “𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼” 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: ma non passa la sanatoria in riva al mare

Per “NUOVO” condono edilizio in Sicilia  è importante notare che le leggi edilizie e urbanistiche, comprese le leggi riguardanti le sanatorie edilizie o i condoni, possono cambiare nel tempo e possono variare da una regione all’altra.

Un condono edilizio è di solito un provvedimento legislativo che consente ai proprietari di edifici di regolarizzare situazioni di abuso edilizio preesistenti, portando le costruzioni in conformità con le leggi edilizie vigenti. Tuttavia, la decisione di adottare un nuovo condono edilizio o modificarne uno esistente dipende dalle autorità regionali e locali e dalla legislazione nazionale.

Se hai domande specifiche sulla situazione attuale dei condoni edilizi in Sicilia o su eventuali nuove leggi o provvedimenti in merito, ti consiglio di consultare direttamente le autorità regionali o locali competenti, come l’Assessorato Regionale dell’Edilizia della Regione Siciliana o i comuni specifici in cui è interessato l’immobile. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere informazioni aggiornate e consulenza specifica sulla tua situazione.

Le sanatorie edilizie, o condoni, sono provvedimenti legislativi che permettono ai proprietari di immobili di regolarizzare situazioni di abuso edilizio o di violazione delle normative edilizie preesistenti. Tuttavia, la possibilità di applicare una sanatoria in riva al mare può variare significativamente da una giurisdizione all’altra e dipende dalle leggi e dalle regolamentazioni locali o regionali.

In molte località costiere, le leggi edilizie sono spesso più rigide e prevedono restrizioni specifiche per preservare l’ambiente naturale e la bellezza delle coste. Pertanto, la possibilità di applicare una sanatoria per edifici in riva al mare potrebbe essere limitata o addirittura vietata per garantire la tutela ambientale.

È fondamentale consultare le leggi edilizie locali o regionali e le autorità competenti per ottenere informazioni specifiche sulla possibilità di richiedere una sanatoria per un edificio in riva al mare nella tua area di interesse. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere consulenza specifica sulla tua situazione e comprendere appieno i requisiti e le restrizioni che potrebbero essere applicabili.

L’Assemblea regionale siciliana ha bocciato l’emendamento aggiuntivo al ddl edilizia che prevedeva la sanatoria degli immobili abusivi costruiti entro i 150 metri dalla costa prima del 1983 in Sicilia. Si tratta di tutti quegli immobili che non avevano potuto beneficiare della sanatoria nazionale del 1985. Presentato dal deputato Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima) il testo, che ha suscitato la contrarietà espressa dalle opposizioni in Aula e dal governo regionale, è stato respinto a Sala d’Ercole con votazione segreta per soli due voti: 24 i pareri contrari e 22 a favore. “Non c’era alcuna intenzione di cementificare o sanare situazioni recenti di abusivismo selvaggio in Sicilia – ha detto il presidente dell’Ars Giafranco Miccichè -. Personalmente ero favorevole perchè si voleva porre rimedio a una serie di ingiustizie. Non credo che oggi abbiamo reso un buon servizio ai siciliani”, ha concluso. Ma c’è un giallo sul voto segreto: alcuni deputati della maggioranza ne contestano l’esito.

Bocciata la norma contestata, alla fine scatta il disco verde per il ddl edilizia approvato con 27 voti favorevoli, zero contrari e 16 astenuti. La norma ha incassato il via libera dopo un iter molto travagliato in Aula testimoniata dall’astensione, al momento del voto, del Pd e del M5s. Ancora più complicata è stata l’approvazione finale della norma stralcio dell’articolo 20 che prevede una sorta di “mini-sanatoria”. Il testo che è passato con un solo voto di scarto – 23 i pareri favorevoli e 22 i contrari – è un emendamento al ddl che di fatto attiva una sanatoria edilizia per le costruzioni realizzate dove esiste un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta.

La stampa regionale, assecondando le aspre polemiche politiche che l’hanno accompagnata, ha dato risalto alla recente approvazione da parte dell’Assemblea Regionale siciliana, alla seduta del 13.07.2021 e con un solo voto di scarto, d’un “nuovo condono edilizio”, riferito ad abusi perpetrati in zone sottoposte a vincoli urbanistici c.d. relativi (che non implicano dunque l’assoluta inedificabilità dell’area di intervento).

La disposizione che ha destato tanto scalpore è l’art. 20 del disegno di legge sottoposto all’ARS e non ancora approvato, che reca modifiche alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).

In realtà, la disposizione non introduce alcun “nuovo condono edilizio”, limitandosi a fornire una interpretazione autentica (e per ciò retroattiva) della disciplina regionale che ha recepito le disposizioni statali relative al c.d. terzo condono edilizio (ed esattamente l’art. 24 della legge regionale 15/2004 che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003).

A depotenziare i rilievi mossi, v’è da dire che il Legislatore regionale, con tale disposizione interpretativa, non ha fatto altro che dare seguito ad un chiaro – benché per vero non unanime – indirizzo della giurisprudenza amministrativa regionale formatosi in materia (si vedano, fra i tanti: CGA pareri nn.291/2010, 102/2015, 545/2016; TAR Palermo, sentenza n.1209/2020; TAR Catania, sentenza n.717/2021).

A ben vedere, dunque, la nuova disposizione di legge regionale potrebbe assicurare maggiore certezza ed un certo snellimento procedimentale per la chiusura delle innumerevoli pratiche di condono ex lege 326/2003 ancora aperte presso i vari uffici tecnici comunali siciliani (evitando sperequazioni fra cittadini, senza peraltro preludere alla paventata sanatoria dei più gravi abusi edilizi o ambientali).

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Salone di Villa Igiea di Ettore de Maria Bergler

Villa Igiea è una storica residenza situata a Palermo, in Sicilia, Italia. La villa fu progettata dall’architetto Ernesto Basile alla fine del XIX secolo ed è considerata un capolavoro dell’Art Nouveau italiano. Villa Igiea fu originariamente costruita come una villa privata per il banchiere Ignazio Florio, un membro della ricca famiglia Florio di Palermo.

Il salone principale di Villa Igiea è noto per la sua bellezza e raffinatezza architettonica. L’edificio è caratterizzato da dettagli ornamentali, decorazioni floreali e pregevoli lavori in ferro battuto. La villa è situata in posizione panoramica, affacciata sul mare, e il suo interno riflette lo stile e il lusso dell’epoca in cui fu costruita.

Villa Igiea è stata oggetto di ristrutturazioni e trasformazioni nel corso degli anni ed è stata utilizzata per diverse finalità, tra cui albergo di lusso. Nel corso del tempo, è stata apprezzata sia per la sua architettura storica che per la sua posizione suggestiva.

Tuttavia, per informazioni aggiornate sulla situazione attuale e sulle funzioni specifiche del salone di Villa Igiea o sugli eventi che potrebbero essere ospitati lì, ti consiglio di contattare direttamente la struttura o di visitare il loro sito web ufficiale per gli aggiornamenti più recenti.

Il ciclo pittorico del salone di Villa Igiea di Ettore de Maria Bergler è considerato uno dei massimi esempi d’arte Liberty al Mondo. #villaigiea #ettoredemariabergler #palermo #arteliberty #liberty @troiaalessandro

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Condono edilizio per gli abusi “ante-1967” ?

Il condono edilizio, o sanatoria edilizia, è un provvedimento legislativo che permette ai proprietari di immobili di regolarizzare situazioni di abuso edilizio o di violazione delle normative edilizie preesistenti. Tuttavia, le condizioni e i requisiti per l’applicazione di un condono edilizio possono variare notevolmente da una giurisdizione all’altra e possono essere definiti in base alla legislazione locale o nazionale.

La menzione “ante-1967” potrebbe fare riferimento a un periodo specifico in cui sono state apportate delle modifiche alle leggi edilizie o alle normative urbanistiche in una determinata area. In alcuni casi, le leggi sulla sanatoria edilizia possono prevedere disposizioni speciali per le costruzioni realizzate prima di una determinata data, ma ciò dipende dalla legislazione specifica del luogo in cui si trova l’immobile.

Per ottenere informazioni precise sulla possibilità di applicare un condono edilizio per gli abusi “ante-1967”, è importante consultare le leggi edilizie locali o nazionali e le autorità competenti nella tua area. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere consulenza specifica sulla tua situazione e comprendere appieno i requisiti e le procedure che potrebbero essere applicabili nella tua giurisdizione.

Un condono edilizio – e forse qualcosa di più, un’amnistia – per tutto quello che è successo fino al 1° settembre 1967. Pensa che ti ripensa è questa la soluzione escogitata dal Tavolo tecnico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (cioè il ministero delle Infrastrutture di Paola De Micheli) per risolvere una questione effettivamente ingarbugliata. L’idea, invero mai sentita, di fare l’ennesimo condono è contenuta all’articolo 39 della bozza dell’atteso Testo unico sull’edilizia (dovrebbe chiamarsi “Codice delle costruzioni”) che i tecnici del ministero stanno discutendo da luglio e che Il Fatto ha potuto leggere.

Dice così: “Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti e ultimati prima del 1° settembre 1967 (…), ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente”. Basta avere la documentazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori e tanti saluti: tutto “legittimo”. Come si vede, non è nemmeno una sanatoria ex post, si cancella proprio l’idea che ci fosse qualcosa che non andava. Maglie talmente larghe che potrebbero consentire nuova vita persino a diversi “ecomostri”: è appena il caso di ricordare che è negli anni Sessanta che inizia lo sfregio massivo del territorio.

La data da cui far partire il condono non è ovviamente scelta a caso: è quella dell’entrata in vigore della “legge Ponte”, che ha previsto che per costruire qualcosa in tutto il territorio comunale bisognava munirsi di apposita licenza edilizia. Fino ad allora aveva regnato, per così dire, la legge urbanistica del 1942 che però si occupava sostanzialmente solo dei centri abitati. A complicare il tutto, il fatto che alcuni Comuni avevano un proprio regolamento edilizio, a volte persino anteriore al 1942. Ne è derivata, nonostante i plurimi condoni già varati a partire dagli anni Ottanta, una immane produzione di contenzioso legale tra le amministrazioni pubbliche e i privati e anche tra i privati: per lungo tempo, sbagliando, in molti hanno considerato automaticamente sanato – grazie a una lettura errata di una legge del 1985 – tutto il patrimonio immobiliare precedente al 1967, ma non è così. Questo ha effetto, ovviamente, sulle compravendite immobiliari e, quanto al futuro, sulla possibilità di richiedere il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie, di cui ovviamente edifici o appartamenti così vecchi hanno più che bisogno. Per capire quanto conti questo che può apparire un dettaglio: il superbonus dovrebbe essere gran parte – circa la metà – dei 70 miliardi destinati alla “transizione verde” nel Recovery Plan italiano.

È da questo contesto che nasce il colpo di spugna definitivo: va detto che, magari non condivisibile, ma si tratta di una soluzione definitiva. Curioso che la proposta che oggi il ministero delle Infrastrutture mette nero su bianco nella sua bozza, sia stata avversata dai governi di centrosinistra solo pochi anni fa: all’inizio del 2015, esecutivo Renzi, Palazzo Chigi trascinò alla Consulta la Toscana per una normativa anche meno estensiva (il condono valeva solo fuori dai centri abitati). A questo proposito, e visto che anche l’Emilia Romagna aveva provato il colpaccio recentemente (e non parliamo della Campania), non c’è da aspettarsi che le Regioni si oppongano deliberando norme più restrittive nel caso passi l’impostazione del ministero di Paola De Micheli.

Certo, la norma proposta si muove sul filo della giurisprudenza costituzionale: insistere coi condoni, scrisse la Corte nel 1995, “finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio”; nel 2004 però, pur ribadendo queste critiche, la Consulta escluse “l’illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte”. Va detto che il nuovo Testo unico interviene anche sui meccanismi di sanatoria già vigenti tentando, ma in maniera assai più sfumata, di allargarne le maglie: operazione che non piacerà a tutti, ma assai più accettabile se si pensa che molto contenzioso è riferibile a violazioni anche piccolissime ad esempio nelle volumetrie.

di Marco Palombi

Fonte Il Fatto Quotidiano

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Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso

Le normative relative alle tettoie e ai gazebo in Sicilia, così come in qualsiasi altra regione italiana, possono variare a seconda del comune specifico in cui si trova la struttura e delle normative locali o regionali in vigore. In alcune circostanze e in base alla legislazione locale, potrebbe essere possibile installare tettoie o gazebo senza richiedere un permesso specifico, ma è importante valutare attentamente la normativa e le leggi locali prima di procedere.

Le normative locali possono influire su diversi aspetti relativi a tettoie e gazebo, tra cui le dimensioni, i materiali utilizzati, la posizione e l’utilizzo previsto. È importante verificare se esistono normative specifiche nel comune in cui desideri installare una tettoia o un gazebo e rispettarle rigorosamente.

In ogni caso, per avere una risposta definitiva e precisa sulla possibilità di installare tettoie o gazebo senza permesso nella tua specifica area della Sicilia, ti consiglio di contattare direttamente l’ufficio urbanistico del comune in questione. Gli esperti locali saranno in grado di fornirti le informazioni più aggiornate e pertinenti sulla normativa edilizia locale e su eventuali procedure o requisiti necessari per l’installazione di queste strutture.

Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso: basta non usare cemento e mattoni

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa

C’era una volta il mito del glossario unico dell’edilizia: regole valide in tutta Italia sui permessi necessari per realizzare piccoli o grandi interventi di manutenzione o costruzione. Un obiettivo che evidentemente non regge alla prova della realtà. L’ultima prova arriva dalla Sicilia, dove il Consiglio di giustizia amministrativa (l’equivalente locale del Consiglio di Stato) ha precisato una volta per tutte che le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d’Italia non si applicano sull’Isola, in forza di una speciale norma derogatoria.

Il caso nasce dalla decisione di un cittadino di ricorrere contro l’ordine del Comune di Milazzo (Me) di rimuovere una maxi-tettoia realizzata al settimo piano di un fabbricato. Motivo? La mancanza di un permesso ad hoc.

Con la sentenza n. 275 /2020 del 23 ottobre il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione al Comune, ma solo perchè il proprietario non si era premurato di ottenere l’autorizzazione del Genio civile a realizzare l’opera in zona sismica. Per il resto, invece, l’opera sarebbe stata perfettamente in regola. In Sicilia, infatti, vige una norma che consente di escludere la richiesta di permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di superficie coperta.

In base a queste disposizioni, viene spiegato nella sentenza, «è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma».

Stabilito questo si tratta di capire come venga declinato il concetto di precarietà in Sicilia. Ed è qui che emergono altre differenze-chiave con il resto del Paese. La stessa norma di prima (art. 20 della legge regionale n. 4/2003) stabilisce infatti che «sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione».

«La testuale lettura della norma – continua la sentenza – induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie». Dunque non è, come accade altrove, la funzione dell’opera a determinare la sua precarietà (ad esempio un uso non duraturo, ma temporaneo), piuttosto il suo metodo costruttivo. «A corroborare questa tesi – argomentano i giudici – milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di precarietà, requisito indispensabile per l’operare dell’esclusione della necessità di una previa autorizzazione o concessione edilizia, e le esigenze di sicurezza».

«Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell’art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un’estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo».

Da ciò deriva che, «a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l’art. 20 non consente di derogare».

La conseguenza è che per questo tipo di interventi «la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità”), dovendo pertanto restare escluse dall’ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale – pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze (di collegamento o meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) ed alla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o “aperti almeno da un lato” – le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo» . Nel caso di specie la tettoia da circa 25 mq, autorizzabile senza permesso, era stata costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio.

Dunque: ok alle maxi-tettoie senza permesso, basta non costruirle in cemento o mattoni. Almeno in Sicilia.

A cura di Redazione https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/

per ulteriori informazioni

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ECOBONUS 110% !?

L’Ecobonus al 110%, noto anche come Superbonus o Super Ecobonus, è una misura fiscale in Italia introdotta per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali. Questo incentivo fiscale è stato introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020 e successivamente confermato e ampliato con il Decreto Sostegni nel 2021.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dell’Ecobonus al 110%:

  1. Agevolazione Fiscale: L’Ecobonus al 110% prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici residenziali. Questo significa che è possibile detrarre l’intero importo delle spese sostenute direttamente dall’imposta sul reddito.
  2. Tipi di Interventi: Gli interventi ammissibili includono miglioramenti dell’efficienza energetica (come l’isolamento termico, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di impianti fotovoltaici) e interventi sismici (come il consolidamento strutturale).
  3. Aumento di Classe Energetica: Per ottenere il massimo beneficio, gli interventi devono portare l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe energetica A.
  4. Bonus Mobili: È previsto anche un bonus aggiuntivo del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da abbinare all’intervento principale.
  5. Pagamento tramite Cessione del Credito: È possibile ottenere il rimborso dell’Ecobonus in forma di sconto sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o tramite la cessione del credito a terzi, come le banche o le società di finanziamento.

L’Ecobonus al 110% rappresenta un’opportunità interessante per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici residenziali, oltre a fornire un notevole incentivo fiscale per chi effettua tali investimenti. Tuttavia, è importante notare che la normativa può cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare un esperto fiscale o legale per comprendere appieno le condizioni e i requisiti specifici in vigore nel momento in cui si intende usufruire dell’Ecobonus.

Per chi dice di avere un po’ di condomini ai quali proporre l’efficientamento energetico gratuitamente.
Poniamo caso che il condominio decida di fare questi lavori con ECOBONUS 110%.

Sappiate che prima di avviare le operazioni propedeutiche alla detrazione fiscale il tecnico deve ASSEVERARE, pena sanzioni, per l’intero fabbricato e ogni singola unità, la regolarità urbanistica dell’immobile.

Avete tutte le verande in regola?

Avete il vostro appartamento uguale a come ve lo ha consegnato il costruttore o il venditore?

Non avete fatto ampliamenti e cambi di destinazione d’uso?

Quando avete fatto lavori interni li avete comunicati al Comune?

E avete denunciato la variazione al catasto?
Tutto questo non sulla parola ovviamente, ma carte alla mano con tanto di sopralluoghi (da pagare) ed eventuale regolarizzazione di tutte le variazioni non comunicate al Comune e al Catasto (da pagare anche queste) sempre che siano sanabili.
Bene, si può fare.

Uno studio di Architettura applicando un’adeguata parcella vi regolarizza gli abusi perpetrati nel tempo. Poi consegna il fascicolo alla ditta che li dà al consorzio che si occuperà di iniziare la procedura per accedere alla detrazione. Il tutto per iniziare i lavori che devono finire entro il 31 Dicembre 2021.
PS: se nelle verande sono presenti servizi (wc, cucine ecc.)  lo dite voi agli altri bravi condomini che il tecnico non può asseverare la conformità dell’edificio in quanto nel vostro appartamento ci sono abusi NON SANABILI?

Quante cucine e bagni ci sono dentro le verande?

Quante porzioni di prospetto avete buttato giù per farvi la cucina soggiorno open space? Siete disposti a ripristinare lo stato dei luoghi per l’efficientamento energetico dell’edificio.

Se volete sistemare tutti questi abusi mi potete CONTATTARE!

Se invece conoscete un tecnico che assevera tutto ciò, fatemi sapere che lo contatto io!

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Giacomo Serpotta

Giacomo Serpotta, il più importante stuccatore dell’Europa Barocca, Oratorio di San Lorenzo a Palermo. #giacomoserpotta #stucchi #barocco #palermo #oratoriosanlorenzo

Giacomo Serpotta (10 marzo 1652 – 27 febbraio 1732) è stato uno dei più celebri scultori e stuccatori barocchi italiani. È noto soprattutto per il suo lavoro di decorazione in stucco all’interno di alcune chiese e palazzi di Palermo, in Sicilia, durante il periodo barocco.

Serpotta è famoso per aver creato elaborati e dettagliati stucchi decorativi che adornano le chiese di Palermo. Tra le sue opere più famose ci sono gli stucchi nella Cappella di San Rosalia all’interno della Cattedrale di Palermo e nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. I suoi lavori erano caratterizzati da un grande realismo e dettaglio, spesso rappresentando putti, frutta, fiori e altri elementi ornamentali in modo molto accurato.

Il suo stile è spesso descritto come “serpottismo” ed è considerato un importante contributo al barocco siciliano. Le sue opere sono apprezzate per la loro bellezza e il loro realismo, e contribuiscono notevolmente alla ricchezza artistica e architettonica di Palermo e della Sicilia barocca. Giacomo Serpotta è considerato uno dei grandi maestri dello stucco barocco in Italia e il suo lavoro continua a essere studiato e apprezzato dagli amanti dell’arte e dell’architettura.

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